Ogni anno, di questi tempi, viene pubblicata la manovra di bilancio dello Stato, vediamo quali sono le novità che ci possono interessare.

 A partire dal 1 gennaio 2021,  è stato aumentato il tetto delle spese veterinarie detraibili a 550 euro (per le spese 2020 il limite era stato già innalzato a Euro 500). Ricordiamo che tali valori sono da intendersi totali, indipendentemente dal numero di animali detenuti.

E’ stato introdotto un contributo, sotto forma di voucher di Euro 50 per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive. Spetta ai componenti di nuclei familiari con un ISEE annuo non superiore a 10.000. Modalità e termini di erogazione verranno stabiliti da apposito decreto.

Cerchiamo di fare chiarezza, di seguito,  con un vademecum utile per portare a termine la raccolta dei documenti da presentare in seguito per detrarre le spese sanitarie dalla dichiarazione dei redditi, focalizzandoci sulla detrazione delle spese mediche.

Compilando la dichiarazione dei redditi tramite il modello 730/Unico è possibile ridurre l’imposta sul reddito delle persone fisiche, comunemente viene chiamata Irpef, in base alle detrazioni fiscali. È possibile, infatti, ottenere uno sconto sulle imposte, rimborso del 19% di quanto pagato, calcolato su un importo che eccede una franchigia pari a 129,11 euro.

COSA POSSIAMO DETRARRE?

Farmaci

Medicinali da banco, farmaci con obbligo di prescrizione medica -incluso eventuale ticket pagato per la ricetta – omeopatici e prodotti galenici.

Nota: Non sono detraibili i parafarmaci e gli integratori alimentari (anche se assunti per scopi terapeutici), i fitoterapici solo se approvati dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco).

Gli acquisti devono essere comprovati da fattura e/o scontrino che devono riportare natura, descrizione, quantità e codice fiscale del destinatario. Se il documento non riporta la natura e la qualità non è possibile integrare le informazioni con altri documenti.

Analisi, esami e terapie

Esami di laboratorio, sedute di dialisi, particolari terapie, cure termali, purché prescritte da un medico.

Prestazioni sanitarie

Possono essere generiche (rese da un medico generico) o specialistiche (rese da un medico specialista). Non sono detraibili le spese per prestazioni rese dal chiropratico e dall’osteopata perché sono figure sanitarie non riconosciute, ma diventano detraibili se rese da soggetti iscritti alle professioni sanitarie riconosciute (es. fisioterapista) o da centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di un medico specialista. Sono detraibili anche le prestazioni rese da biologo nutrizionista a condizione che nella ricevuta/fattura risulti specificatamente l’attività professionale svolta. Non sono detraibili le prestazioni dei pedagogisti.

Dispositivi medici

Sono detraibili sia per l’acquisto sia per il noleggio. Rientrano in tale casistica i prodotti, le apparecchiature, e le strumentazioni che sono definiti tali ai sensi dei D.Lgs 507/1992, 46/1997 e 332/2000, che portano il marchio CE in base alle normative europee di settore.

Mesoterapia, ozonoterapia e haloterapie (grotte di sale)

Sono detraibili se effettuate da personale medico o abilitato dalle autorità sanitarie competenti, e se sono correlate da prescrizione medica che dimostri il collegamento della prestazione con la cura di una patologia.

Materassi sanitari

Detraibili a condizione che siano “antidecubito” e che vi sia prescrizione medica (in alternativa autodichiarazione attestante la necessità dell’acquisto).

Pannolini per incontinenti

Sono detraibili se c’è prescrizione del medico (in alternativa autodichiarazione attestante la necessità della spesa).

Degenze e ricoveri

Sono detraibili le spese anche se non collegate ad un intervento chirurgico, non sono detraibili le spese di “comfort” (telefono e tv in camera).

Ricovero di persone anziane in istituto

La detrazione spetta solo per le spese mediche (e non quelle relative alla retta di ricovero) che devono essere indicate separatamente nella documentazione rilasciata dall’istituto stesso.

Spese veterinarie

Sono detraibili le spese sostenute per la cura dei nostri amici animali, purché siano animali detenuti legalmente a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. Non sono pertanto detraibili le spese per gli animali destinati all’allevamento, riproduzione e consumo alimentare.

Per l’anno 2019 il limite massimo di spesa è euro 387,34 con franchigia minima di euro 129,11. (nel 2020 il limite è diventato euro 500 rimanendo la franchigia di euro 129,11). Tali valori sono da intendersi totali e non rilevano il numero di animali detenuti.

Sono detraibili le spese del medico veterinario e dei farmaci con prescrizione o meno, non sono pertanto detraibili le spese per acquisto di mangimi speciali, anche se prescritti dal medico veterinario.

I documenti da possedere sono le fatture delle prestazioni professionali del veterinario e le fatture o scontrini.

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QUALCHE AGGIORNAMENTO PER LA DETRAZIONE DELLE SPESE PER ACQUISTO DI FARMACI VETERINARI

Con nota del 5 agosto 2020 il MEF ha chiarito che le spese per l’acquisto di farmaci veterinari potranno continuare ad essere detratte, nella misura del 19%, da parte dei cittadini in sede di dichiarazione dei redditi, anche se pagate in contanti in farmacia.

Se invece i farmaci vengono consegnati dal veterinario, nell’ambito della propria attività, la deroga alla tracciabilità dei pagamenti opera solo nel caso in cui la prestazione del veterinario sia resa in regime di SSN (nell’ambito di strutture pubbliche o private accreditate).

SPESE SOSTENUTE ALL’ESTERO

Le spese mediche sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime delle spese sostenute in Italia, pertanto varrà la stessa richiesta di documentazione da allegare: scontrini parlanti (con il codice fiscale del contribuente).

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ricordiamo infine che la legge di Bilancio 2020 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2020, l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili (carte di debito, credito, prepagate, bonifici) per poter detrarre le spese previste dall’art. 15 del testo unico, tra cui vi sono le spese sanitarie. Sono esclusi da tale obbligo l’acquisto di medicinali e dispositivi medici.

 Ad oggi non sono state emanate istruzioni di dettaglio in relazione al trattamento dei noleggi di dispositivi medici. Per quanto riguarda l’acquisto dei farmaci veterinari la detrazione spetta anche se pagati in contanti.

Con risposta n. 484/2020 l’Agenzia delle Entrate ha invece affermato che sono detraibili le spese anche se pagate con uno strumento di pagamento tracciabile intestato ad un’altra persona.

Poiché la normativa potrebbe subire variazioni, si suggerisce di affidarsi ai canali ufficiali e al proprio consulente fiscale.

 Articolo scritto con il contributo di Simona Vignudelli.

FONTI:

  • art. 15 DPR 917/1986
  • Legge 178 del 30 dicembre 2020 Art. 15 TUIR DPR 917/1986

  • Legge n. 296/2006.
  • Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 24/E del 27 febbraio 2017.
  • Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 256/E del 2008.
  • Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 396/E del 2008.
  • Agenzia delle entrate, circolare n. 19/E del 8 luglio 2020
  • Fonti Nota 5 agosto 2020 del MEF
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